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restrizioni dei diritti in materia di visione e scaricamento dei dati
Articoli 11 e 14 sui servizi disponibili
L'Articolo 14 (nella proposta e nella Posizione Comune del Consiglio, e l'Articolo 17 negli emendamenti del Parlamento Europeo) definiscono i termini attraverso i quali differenti servizi di dati - ricerca, visione, scaricamento etc. - possono essere resi disponibili al pubblico. Questa di seguito è la versione in cui la prima lettura emendata copre la lista dei servizi di cui all'articolo 15 (Articolo 11 nella posizione comune).
Nella versione originale di INSPIRE questa clausola prevedeva soltanto quanto segue:
1. Gli Stati Membri dovranno assicurare che i servizi elencati nell'articolo 15 (1)(a) e (b) siano disponibili al pubblico senza costi
Gli emendamenti nel corso della prima lettura del Parlamento Europeo trasformavano l'articolo in questo modo:
1. Gli Stati Membri dovranno assicurare che i servizi elencati nell'Articolo 15 (1)(a) e (b) siano disponibili al pubblico senza costi."Allo scopo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle autorità pubbliche in merito ai dati spaziali, i dati potranno essere resi disponibili attraverso i servizi di visualizzazione menzionati nell' Articolo 15(1)(b) in modo tale da prevenire il loro riuso per scopi commerciali, e una licenza sul click potrebbe essere inclusa per restringere l'uso che potrebbe essere fatto di tali dati"
La posizione comune del Consiglio dei Ministri ha cambiato questo punto [che è divenuto l'articolo 14 includendo di nuovo l'Articolo 11 (a-e)] in una lettura perfino più restrittiva, che non comprendeva più le licenza sul click.
(b) I servizi di cui al punto (b) dell'Articolo 11 (1) sono, di regola, disponibili al pubblico senza costi. Tuttavia, nei casi in cui pagamenti e/o licenze sono una essenziale precondizione per il mantenimento del set di dati spaziali e del servizio, gli Stati Membri possono applicare costi e/o licenze sia nei confronti di coloro che forniscono il servizio al pubblico, sia, qualora il titolare del servizio lo decidesse, nei confronti del pubblico stesso.
La posizione comune aggiunge una sotto-clausola che indica una possibile imposizione del DRM (digital rights management) sulla politica della IP (intellettual property):
(14.2) I dati resi disponibili mediante i servizi di visione a cui si riferisce il punto (b) dell'articolo 11 (1) possono essere organizzati in modo da prevenire il loro riuso per scopi commerciali
L'Articolo 13 dove si definisce in quali circostanze l'accesso ai dati può essere ristretto
Esso mostra le differenti circostanze in cui le NMAs e altri fornitori di dati non sono tenuti a fornire il già scarso quantitativo di informazione aperta che la posizione comune del Consiglio attualmente permette.
(e) diritti di proprieta' intellettuale;
Così viene ora stabilito che, se ci sono proprietà intellettuali (per esempio il copyright della Corona) sui dati, questo è già un elemento sufficiente per impedire l'accesso pubblico ai dati, perfino quelli di ricerca e figuriamoci la visione e il download.
Articolo 17
Ora vediamo cos'era l'Articolo 20 nella versione del Parlamento Europeo e cosa è diventato adesso nell'Articolo 17 della posizione comune del Consiglio:
20.1... I provvedimenti previsti a questo scopo nel primo sub-paragrafo dovranno escludere, sotto il profilo dell'uso, qualsiasi restrizione, in particolare quelle di carattere procedurale, legale, istituzionale o di natura finanziaria. Gli Stati Membri dovranno assicurare che l'implementazione di questi provvedimenti non ostacoli la disponibilità dei dati spaziali e dei servizi
La posizione comune del Consiglio separa questo punto in due distinti paragrafi all'interno dell' Articolo 17:
2. I provvedimenti previsti a questo scopo nel paragrafo 1 dovranno escludere qualsiasi restrizione che possa crare, sotto il profilo dell'uso ostacoli pratici alla condivisione di dati e servizi spaziali
Grande ! Esclamiamo noi. Ma è meglio non correre troppo. Leggete infatti cosa ha inserito il Consiglio dopo questo passo:
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 non dovranno impedire alle pubbliche autorità che forniscono dati spaziali o servizi di applicare licenze e richiedere pagamenti dalle autorità o dalle istituzioni della Comunità che usano questi dati spaziali o questi servizi
Pagare per l'accesso ai dati e impedirne il riuso è di fatto un ostacolo pratico. Ciò stabilisce una cristallina clausola per perseguire una politica proprietaria sui geodati.
Ecco qui l'ultima nuova clausola dell'Articolo 17, tanto per essere del tutto sicuri che siamo proprio a questo punto:
9. Questo Articolo non pregiudica l'esistenza o la titolarità da parte delle autorità pubbliche del settore dei diritti di proprietà intellettuale
Misteriose modifiche al preambolo
Nella prima stesura della proposta e nella prima lettura del Parlamento
- Europeo il preambolo (al punto 16) stabilisce che:
(16) L'esperienza tra gli Stati Membri ha mostrato che è importante, per il successo dell'implementazione di una infrastruttura per le informazioni spaziali, che un numero minimo di servizi sia reso disponibile al pubblico senza costi. Gli Stati Membri e l'Unione Europea dovranno quindi rendere disponibile al pubblico, come servizio minimo e privo di costi, il servizio per la ricerca e la visione dei dati spaziali.
Nella posizione comune del Consiglio questo passo è stato modificato in questo modo:
Gli Stati Membri e l'Unione Europea dovranno tuttavia rendere disponibile, dovranno quindi rendere disponibile come servizio minimo e privo di costi, il servizio per la ricerca di dati spaziali
Qualche nota per chiarire perché questo passo è importante:
Le moderne mappe in formato elettronico sono dei database, le immagini sono solo rappresentazioni dei dati; è come dire che puoi vedere un database attraverso la visione di una copia di un PDF non modificabile che rappresenta un mucchio di tavole; gli standard per lo scambio di dati (web Map Service, Web feature Service) implicano lo scaricamento di un documento XML prima della visione dei suoi contenuti.
Questo significa che le agenzie di cartografia digitale dovranno investire nella produzione di servizi web fondati sulla "visualizzazione" di scarsa utilità per il pubblico; gran parte delle applicazioni necessita dei dati "grezzi"; per conoscere l'utilita' del dato una semplice "visualizzazione" puo' non bastare.
Non offrire servizi di visione al pubblico elimina il problema di quanto descrittivi siano metadati. Non potendo vedere la struttura dei dati e' molto improbabile che si riesca a capire se quei dati serviranno o meno.
Prospettiva della politica Commerciale Comunitaria sulle licenze
Questa è la clausola dal draft della prima lettura del Parlamento Europeo che "potrebbe" dare alla Commissione carta bianca per imporre una politica comunitaria di prezzi e licenze sui geodati.
Articolo 21 La Commissione dovrà, in accordo con la procedure di cui all'Art. 27 (2) adottare regolamenti per incrementare il potenziale di riuso dei dati spaziali e dei servizi forniti da terze parti. Questa regole possono includere di stabilire delle condizioni comuni di licenza. La definizione di licenze non dovrà immotivatamente restringere le possibilità per il riuso dei dati e per l'uso dei servizi e non dovrà essere usata per ostacolare la competizione
Questa clausola è completamente sparita dalla posizione comune del Consiglio. Forse questo aiuta a capire perché la Commissione è così irritata?